La gestione del SAL: materiali a piè d’opera e progettazione.
Nella pratica quotidiana, spesso, si incorre in SAL per materiali a piè d’opera e progettazione.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Introduzione.
In conformità con il contesto normativo vigente, lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) rappresenta una dettagliata resa dell’esecuzione, anche parziale, delle lavorazioni incaricate, fornendo un quadro sia oggettivo che economico dello stato del cantiere al momento del suo perfezionamento.
La complessità emerge nel contesto fiscale delineato dalla normativa Superbonus, dove la compilazione del SAL è necessaria per capitalizzare immediatamente il credito d’imposta, attraverso cessione o sconto in fattura (D.L. n. 34/2020, art. 121).
Noto in materia il dibattito sul contenuto del SAL, in particolare sulle voci da includere (solo lavorazioni effettuate o anche materiali e progettazione) che ha generato due orientamenti: uno più permissivo e uno, invece, più restrittivo.
Primo orientamento.
Si evidenzia che tali interpretazioni non trovano fondamento in chiarimenti ufficiali ma si basano sull’analisi di varie fonti normative, che devono essere tra loro conciliate.
Aderendo ad un orientamento più permissivo, si potrebbe arrivare a sostenere che nel SAL possano essere valorizzati anche beni «provvisti a piè d’opera» purché ricorrano determinate condizioni, tra le quali l’effettiva presenza dei materiali forniti “a piè d’opera” nei cantieri, mediante fatture di acquisto, documenti di trasporto e documentazione fotografica.
Secondo orientamento.
In materia di Superbonus, le disposizioni riguardanti la modulistica per l’asseverazione degli interventi basati sui SAL si riferiscono esclusivamente ai “lavori”, escludendo materiali e progettazione.
La definizione normativa del SAL non è specificata dalle norme fiscali, ma l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento al D.M. Infrastrutture n. 49/2018, che definisce il SAL come un riepilogo di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite fino a quel momento.
Anche se questa fonte non è fiscale, è ragionevole considerarla per i SAL relativi al Superbonus, come indicato dalla stessa amministrazione fiscale.
Tenendo presente che non può esservi interpretazione sul concetto di “lavorazione” è opportuno chiarire cosa possa inteso per “somministrazione” e, ad oggi, resta incerto se i materiali non ancora utilizzati possano essere considerati quali “somministrazioni”.
Giurisprudenza.
Si aggiunga, inoltre, che la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 42012/2022, ha chiarito che nel SAL devono essere inclusi solo i lavori e le somministrazioni effettivamente eseguite, escludendo quelle solo fatturate ma non ancora realizzate.
Conclusioni.
Ne consegue, che appare opportuno aderire ad un orientamento prudenziale secondo il quale non è possibile considerare condivisibile la riconducibilità di costi e materiali non montati al concorso delle spese per la corretta maturazione del credito fiscale dei relativi SAL di cantiere e che potrebbe sussistere il serio rischio per una contestazione sul punto dall’amministrazione finanziaria.
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