696 bis Consulenza tecnica preventiva e Superbonus 110
Ora che il Superbonus 100 è praticamente concluso, molto spesso i committenti si trovano in situazioni di lavori non completati e/o mal eseguiti.
In questi casi, sovente, sorge la necessità di agire in via giudiziaria per accertare e quantificare i danni patiti.
Dianzi a lavorazioni complesse di efficientamento energetico, però, può risultare difficoltoso quantificare correttamente il quantum.
A ciò si aggiunga che per provvedere ad una istruttoria completa i tempi del processo rischiano di dilatarsi notevolmente.
La consulenza tecnica preventiva
Uno strumento molto utile è previsto all’art. 696 bis del codice di procedura civile che disciplina la Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Il primo comma dell’articolo in esame stabilisce che l’espletamento di una consulenza tecnica può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui all’articolo 696 cpc.
Ne deriva che non risultano necessari i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
In particolare, è opportuno soffermarsi sul periculum, ovvero sulla necessità che l’evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d’urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità.
Molto spesso, in lavorazioni edilizie di particolare durata o già concluse da tempo o, ancora, nel caso in cui vi sia sì una difformità ma non tale da compromettere il bene, il requisito del periculum potrebbe non essere soddisfatto.
Differenze rispetto alla ATP
A differenza dell’accertamento tecnico preventivo, la consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’art. 696 bis non richiede il periculum in mora; ovvero il pericolo che nell’attesa dell’instaurazione del processo di merito gli elementi di prova che necessitano di essere raccolti vengano dispersi.
Una volta introdotto il giudizio, quindi, il Giudice nomina un consulente tecnico che, in prima battuta, cerca una soluzione conciliativa e, in mancanza, deposita la propria relazione.
Nel caso di successo della fase conciliativa, il Giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Ciò è dovuto in quanto il presente procedimento si limita all’istruzione ed al tentativo di conciliazione e non alla fase decisionale.
I vantaggi
Il vantaggio della presente procedura è duplice: da un lato le parti si incontrato dinanzi un soggetto terzo – il perito – che le guiderà in un tentativo di conciliazione; dall’altro si anticipa la fase istruttoria più complessa e lunga dei giudizi ordinari, la CTU.
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