insidie superbonus e contenzioso legale

L’amministratore di condominio può rispondere per aver stipulato contratti di appalto per il superbonus senza mandato dell’assemblea

Dopo aver trattato delle insidie nascoste dietro il Superbonus, ora vedremo se l’amministratore di condominio può rispondere per aver stipulato contratti di appalto per il superbonus senza un mandato dell’assemblea.

Il principio di diritto

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il negozio compiuto dal mandatario che eccede i poteri ricevuti dal mandante non è nullo né annullabile, ma solo inopinabile nei confronti del mandante. Inoltre, gli effetti di tale negozio si producono nel patrimonio del mandatario stesso, che li assume a suo carico ed ha l’obbligo di tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che possa derivare per il suo patrimonio dalla stipulazione e dall’esecuzione di quel negozio”.

Questo principio di diritto è particolarmente rilevante nel contesto degli appalti per il superbonus, che rappresentano una delle misure di incentivazione più importanti nel settore edilizio.

Caso pratico nel superbonus

Il superbonus consente di beneficiare di agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e sismica sugli edifici condominiali, portando significativi vantaggi sia in termini economici che ambientali.

Tuttavia, nel conferimento di tutti gli incarichi connessi e relativi al Superbonus, è essenziale che il l’assemblea si determini nel conferire, con le maggioranze previste dalla legge, un espresso mandato all’amministratore per la stipula di tutti gli incarichi e per la sottoscrizione del contratto di appalto.

Ciò significa che l’amministratore deve essere autorizzato esplicitamente e preventivamente dai condomini, attraverso un mandato specifico che conferisca i poteri necessari per la stipula di tutti i contratti per il superbonus, compreso il contratto di appalto delle opere.

In caso contrario, se il mandatario (cioè l’amministratore di condominio) agisce oltre i poteri conferiti dal mandante (i condomini), il negozio sarà inopinabile nei confronti del mandante, ma non nullo o annullabile.

Conclusioni

Tanto premesso, il contratto di appalto rimarrà valido, ma gli effetti del negozio si produrranno nel patrimonio del mandatario, che dovrà assumere tutte le conseguenze finanziarie derivanti dal contratto e tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che possa derivare per il suo patrimonio.

Gli amministratori di condominio devono essere consapevoli di questa responsabilità e agire con diligenza nel conferire e nell’esercitare i poteri di mandato per gli appalti relativi al superbonus. In questo modo, si eviteranno complicazioni legali e si garantirà una corretta gestione delle operazioni di riqualificazione energetica e sismica negli edifici condominiali.



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