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Superbonus e circolare ADE n 13 del 13 giugno 2023.

L’ADE (Agenzia delle Entrate) con la circolare n. 13 del 13 giugno 2023 ha chiarito alcuni aspetti di particolare importanza in materia di Superbonus 110%.

Dopo aver trattato della Certificazione SOA, ora affronteremo la nuova circolare ADE.

La circolare ha ad oggetto i chiarimenti relativi alle modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), e del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Novità in materia di Superbonus, art 119 Decreto Rilancio alla luce della circolare ADE 13 giugno 2023.

In conseguenza alla entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Superbonus si applica:

  • 110% alle spese sostenute entro il 31/12/2022 dai condomìni e persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
  • La detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle nel 2025.
  • Nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’importo complessivo.
  • Per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
  • nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).

Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119.

Il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per l’anno 2023.

Ciò relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da:

  1. condomini
  2. persone fisiche
  3. ONLUS

Resta ferma, per i medesimi soggetti, l’applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con aliquota al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per quelle dell’anno 2025.

Eccezioni ed applicazione della normativa previgente.

Le modifiche sopra delineate non si applicano nei seguenti casi, per interventi:

  1. Diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulta presentata al 25/11/2022.
  2. Effettuati dai condomìni con CILA presentata al 31/12/2022 e la delibera assembleare di approvazione della esecuzione dei lavori adottata precedentemente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti quater.
  3. Effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
  4. Comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In questi casi si applicano le normative previgenti,.

Con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per quelle sostenute nell’anno 2025.

Gli esempi esplicativi indicati dalla ADE relativamente al Superbonus 110.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti esempi a titolo esplicativo.

Un condominio che abbia convocato l’assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l’approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del Superbonus nella misura del 110 per cento anche per il 2023, in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla straordinaria rilevando la data di convocazione dell’assemblea.

La presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

Costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

Interventi trainanti e trainati del Superbonus.

Con la circolare n. 24/E del 2020, paragrafo 2.2, è stato chiarito che ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ad esempio, nell’ipotesi in cui il condominio abbia deliberato interventi trainanti entro il 18 novembre 2022 e presentato la CILA prima del 31 dicembre 2022, si può godere della medesima percentuale di detrazione anche per le spese sostenute per i lavori trainati.

Interventi effettuati su edifici unifamiliari.

Il Decreto Aiuti quater ha esteso l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche con riferimento agli interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari.

Ciò a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

L’articolo 01 del d.l. n. 11 del 2023 ha successivamente previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Interventi avviati al 31 gennaio 2023 su edifici unifamiliari.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.

Opzione per la detrazione decennale.

Il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro.

Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023.

La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale”.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

Per problemi legali legati al Superbonus e circolare ADE n 13 del 13 giugno 2023 puoi contattare il nostro staff.



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