insidie superbonus e contenzioso legale

Superbonus e General Contractor, rapporto e corrispettivo.

Dopo aver introdotto l’argomento Superbonus e General Contractor passiamo ora ad approfondire gli aspetti relativi a come regolamentare il rapporto ed il corrispettivo.

Come regolamentare il rapporto tra committente e General Contractor.

Nel sistema privatistico, non esiste una disciplina specifica che regolamenta il rapporto tra General Contractor e committente.

Tuttavia, possiamo notare una perfetta analogia alla nozione di appalto riportata nell’articolo 1655 del Codice Civile.

Secondo l’articolo 1655 cc, l’appalto è un contratto in cui una parte si impegna, con l’organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, a compiere un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro.

Questo tipo di rapporto si applica anche ai lavori edili, come costruzione, ricostruzione, manutenzione, demolizione, e così via.

L’elemento caratterizzante è la prestazione richiesta all’appaltatore, che si assume il rischio di gestione e si impegna a raggiungere il risultato promesso.

Tornando alla disciplina del Superbonus, è importante sottolineare che coinvolge un numero elevato di operatori.

Pertanto, per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, non è sufficiente firmare un semplice contratto d’appalto con l’impresa esecutrice.

Entrano in gioco una serie di contratti, tra cui:

  1. il subappalto.
  2. la cessione del credito tra committente e appaltatore.
  3. la cessione del credito tra committente e banca.

Il General Contractor rappresenta la soluzione ottimale per la realizzazione di opere particolarmente complesse.

Il committente ha il vantaggio di stipulare un unico contratto e di interfacciarsi con un unico referente.

Il General Contractor svolge un ruolo di coordinamento e gestione di tutte le figure coinvolte, trovando soluzioni ottimali alle problematiche che possono sorgere durante l’esecuzione dei lavori.

Sottoscrivere un contratto d’appalto con un General Contractor offre la possibilità di essere assistito da un team di professionisti altamente qualificati.

Figure che sarebbero difficili da trovare da soli, poiché di solito il committente non dispone delle competenze tecniche necessarie.

Per una corretta tutela delle parti, è opportuno definire nel contratto i dettagli dei servizi forniti dal General Contractor e gli obblighi che quest’ultimo ha nei confronti del committente (come l’obbligo di realizzare l’opera e coordinare le varie figure professionali). Inoltre, è importante stabilire l’entità del corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il corrispettivo per il General Contractor e la sua detraibilità ai fini del Superbonus: I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

A lungo ci si è interrogati se il committente che affida la realizzazione dell’intervento al General Contractor possa o meno accedere al Superbonus.

La Risposta ci è fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate, la quale, con risposta agli interpelli n. 254 del 15 aprile 2021 n. 261 del 19 aprile 2021 evidenzia che nel caso di un “contraente generale”, ossia quando l’appalto, dalla progettazione alla realizzazione, viene affidato a un unico soggetto tramite un contratto di mandato senza rappresentanza, il contribuente che affida l’appalto potrà accedere al Superbonus.

L’A.d.E. chiarisce, inoltre, che sarà possibile per il committente esercitare l’opzione per lo sconto in fattura dei costi che l’impresa, in qualità di “contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione.

Ciò include anche i costi relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali correlate all’agevolazione, come il visto di conformità e l’asseverazione.

Tuttavia, le spese di mero coordinamento pagate al general contractor, analogamente alle spese sostenute dall’amministratore di condominio per gli adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus, sono escluse dall’agevolazione.

Tale disposizione è specificata nella Circolare n. 30/2020.

Resta comunque possibile ottenere lo sconto in fattura per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per le pratiche amministrative e fiscali.

Ciò a condizione che gli effetti complessivi siano gli stessi che si otterrebbero se i professionisti fornitori dei servizi avessero applicato direttamente lo sconto in fattura al committente beneficiario dell’agevolazione.

Chiedi una consulenza ai nostri esperti per verificare la regolarità del Tuo contratto.



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