Superbonus e SAL a piè d’opera dalle prime opinioni alle conclusioni.
Il presente articolo analizza la questione della contabilizzazione nei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) di materiali e forniture presenti a piè d’opera ma non ancora installati.
Già in un precedente articolo avevamo espresso le nostre opinioni che, oggi, alla luce dei recenti sviluppi, possiamo confermare.
Lo Stato di Avanzamento Lavori
Il SAL è uno strumento tecnico-contabile che certifica il livello di completamento delle opere previste. È fondamentale per la liquidazione degli acconti all’appaltatore, la garanzia di conformità normativa e fiscale, e il monitoraggio trasparente della gestione progettuale.
Per essere conformi ai requisiti normativi e tecnici, i SAL devono riflettere esclusivamente le opere concluse, devono essere supportati da idonea documentazione, e devono garantire coerenza e trasparenza contabile.
La contabilizzazione di materiali e forniture a piè d’opera non installati è un tema controverso con opinioni discordanti.
Orientamenti
Nel tempo, si sono sviluppati due orientamenti principali riguardo alla contabilizzazione di materiali e forniture a piè d’opera nei SAL:
- Orientamento permissivo: Questo orientamento consente l’inclusione nei SAL di materiali e forniture a piè d’opera, supportato da riferimenti normativi e prassi applicativa. Ad esempio, l’art. 180, comma 4, D.P.R. 207/2010 permette la contabilizzazione di manufatti di rilevante valore rispetto alla posa in opera, se previsto nel capitolato speciale d’appalto. Inoltre, alcune interpretazioni tecniche e la circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate supportano questa possibilità.
- Orientamento restrittivo: Questo orientamento, sostenuto da fonti giurisprudenziali e normative, afferma che solo le opere effettivamente eseguite possono essere contabilizzate. La Corte di Cassazione (Sent. n. 42012/2022) ha ribadito l’importanza di un approccio rigoroso per garantire la trasparenza contabile e fiscale. L’orientamento restrittivo, già sostenuto da autorevoli fonti giurisprudenziali e normative, ha trovato ulteriore conferma nei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in risposta a un’interrogazione parlamentare del 12/11/2024.
Risposta all’interrogazione Parlamentare
Con risposta all’interrogazione parlamentare rilasciata il 12/11/2024, il Legislatore ha definitivamente fugato ogni dubbio.
In particolare, gli Onorevoli richiedenti formulavano il seguente quesito:
« se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30% previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL ».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si conclude come segue.
La normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del codice dei contratti pubblici, così come confermata anche dalla giurisprudenza, suggerisce di includere nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate.
Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto « Asseverazioni » (DM 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ».
Conclusioni
Tanto premesso, si ribadisce il dissenso all’inclusione delle forniture a piè d’opera nei SAL e si conferma la necessità di un approccio rigoroso e prudenziale.
Continua ad informarti sul Superbonus leggendo i nostri articoli.
Per una consulenza legale su Superbonus e SAL a piè d’opera dalle prime opinioni alle conclusioni, scrivi al Nostro Studio.
Comments are closed